STATI DI UBRIACHEZZA E DI INTOSSICAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI CON RIFERIMENTO ALL'IMPUTABILITA'

Ubriachezza e stupefazione. Entrambi causano disordini psichici transitori che influiscono sulla capacità di intendere e di volere.

Per ubriachezza e stupefazione si intende lo stato di ebbrezza acuto, momentaneo ed episodico causato dall'alcool o da sostanze stupefacenti.

Il c.p. distingue le seguenti specie di ubriachezza e stupefazione:

Accidentale. involontaria o incolpevole, derivante da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91), come incidenti, errori, scherzi o costrizioni. Se l'ubriachezza è piena il soggetto non è imputabile di eventuali reati, se non è piena, ma diminuisce grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, il soggetto risponde di eventuali reati, ma con pena ridotta.

Volontaria. Può essere intenzionale o colposa, non esclude nè diminuisce l'imputabilità (art. 92). Dovrà rispondere a titolo di dolo o di colpa del reato commesso a seconda se il fatto fu voluto o se avvenne per colpa, come ogni individuo normale.

Preordinata. Quando l'ubriachezza è preordinata al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa, l'imputabilità non è esclusa nè ridotta, anzi la pena è aumentata (art. 92, 1° cpv.). Perciò agisce come circostanza aggravante, in considerazione della maggiore criminosità del colpevole.

Abituale. E' considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato di frequente ubriachezza (art. 94). Non si ha ubriachezza abituale se il soggetto non abusa in modo costante di bevande alcooliche o resiste bene all'alcool e cade solo di rado in stato di ebrietà.

Per la stupefazione, invece, la legge ammette l'abitualità anche quando l'individuo non è costantemente sotto l'azione delle droghe, ma sia dedito all'uso di tali sostanze e vi ricorra di frequente (art. 94, 2° cpv.). L'ubriachezza o la stupefazione abituale non esclude nè diminuisce l'imputabilità, bensì importa un aumento della pena, giustificato dalla preoccupazione del legislatore di difendere la società dagli effetti dell'alcoolismo e delle tossicomanie, e l'applicazione delle misure di sicurezza (art. 221) in quanto socialmente pericolosi.

Intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni del vizio totale o parziale di mente (art. 95), sia per quanto riguarda la pena che la misura di sicurezza.

Nell'alcoolismo cronico si hanno gravi danni neurologici e mentali, basta ricordare gli accessi confusionali ed allucinatori del delirium tremens, l'allucinosi cronica, i deliri cronici, specie quello di gelosia, il quadro confusionale, paramnesico e confabulatorio della sindrome di Korsakoff nonchè la demenza progressiva che sgretola l'intelligenza, affievolisce la volontà, rende labili la memoria e le percezioni, altera i sentimenti morali ed abbruttisce il carattere. Altrettanto gravi sono i danni provocati dall'intossicazione cronica da stupefacenti.

L'ubriachezza e la stupefazione abituale hanno sempre valore episodico e, una volta scomparse le manifestazioni acute, lascia il soggetto in condizioni normali; viceversa l'intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti produce conseguenze patologiche permanenti ed irreversibili che sussistono indipendentemente dal continuare l'uso dell'alcool o della droga.

Le difficoltà diagnostiche si pongono in tutte quelle fasi intermedie o di transizione, inoltre il tossicodipendente può agire in stato di astinenza o per procurarsi la droga per evitare la crisi di astinenza, per cui viene meno soprattutto la capacità di volere.